Dalla sanatoria delle controversie tributarie rimangono fuori le liti che non hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate, quelle riguardanti le risorse proprie tradizionali dell’UE, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e l’Iva all’importazione. Questo si evince dal D.L. 119/2018 (Decreto fiscale 2019), pubblicato nella G.U. 23.10.2018 e contenente le disposizioni urgenti in materia tributaria.
La sanatoria fa esclusivo riferimento alle controversie con l'Agenzia Entrate per “atti impositivi” in cui il ricorso è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto, per le quali è pendente, in ogni stato e grado, il giudizio (anche per Cassazione) che possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (pagamento totale delle imposte, vedi art. 12, c. 2 D.Lgs. 546/1992: “per valore della lite s’intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”).
Nel comma successivo si dispone che nelle liti dove l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, in relazione all’ultima o unica pronuncia resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo al giudizio, la controversia si definisce...