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Imposte e tasse 05 Novembre 2018

Sanatoria liti pendenti solo se contro l'Agenzia delle Entrate


Dalla sanatoria delle controversie tributarie rimangono fuori le liti che non hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate, quelle riguardanti le risorse proprie tradizionali dell’UE, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato e l’Iva all’importazione. Questo si evince dal D.L. 119/2018 (Decreto fiscale 2019), pubblicato nella G.U. 23.10.2018 e contenente le disposizioni urgenti in materia tributaria. La sanatoria fa esclusivo riferimento alle controversie con l'Agenzia Entrate per “atti impositivi” in cui il ricorso è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto, per le quali è pendente, in ogni stato e grado, il giudizio (anche per Cassazione) che possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (pagamento totale delle imposte, vedi art. 12, c. 2 D.Lgs. 546/1992: “per valore della lite s’intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”). Nel comma successivo si dispone che nelle liti dove l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente, in relazione all’ultima o unica pronuncia resa sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo al giudizio, la controversia si definisce...

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