L’art.18 D.L. 36/2022 ha introdotto 2 disposizioni per il terzo trimestre 2022: l’avvio delle sanzioni dal 30.06 e l’adempimento dal 1.07.2022.
L’art. 18 D.L. 36/2022, in vigore dal 1.05.2022 e da convertire in legge entro il 29.06.2022, ha introdotto 2 novità sui temi delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici e della fatturazione elettronica per minimi/forfetari.
Procedendo con ordine si ricorda che, da giugno 2014 (art. 15, c. 4 D.L. 179/2012), i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito o credito, salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica; tuttavia, finora non era prevista alcuna sanzione al riguardo.
L’art. 19-ter D.L. 152/2021, convertito in legge, aveva disposto sanzioni, ma a decorrere dal 1.01.2023.
Tale termine è stato anticipato appunto dall’art. 18, c. 1 che, modificando l’art. 15, c. 4-bis D.L. 179/2012, ha disposto che, a decorrere dal 30.06.2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Per esempio, se la transazione rifiutata fosse di 100 euro, la sanzione sarebbe di 30 euro + 4 = 34 euro.
L’altra novità, invece, riguarda...