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Società 10 Dicembre 2019

Sas: distribuzione non proporzionale degli utili

Sebbene siano da seguire i principi civilistici stabiliti per le società di persone, è possibile, in presenza di apposita previsione statutaria, realizzare un riparto in misura differente.

L'art. 2321 C.C., in materia di società in accomandita semplice, stabilisce che i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato. Null'altro il legislatore dispone, in merito agli utili, per questa tipologia di società. L'art. 2315 C.C. rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni sulla società in nome collettivo, nel cui ambito l'art. 2303 C.C. afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Si tratta del divieto di distribuire i cosiddetti utili fittizi, la cui ratio è la stabilità del patrimonio sociale a tutela, principalmente, dei terzi creditori. Per quanto concerne gli altri aspetti connessi alla distribuzione degli utili, è necessario evidenziare che la disciplina della società in nome collettivo rinvia al Capo dedicato alla società semplice. L'art. 2263 C.C. sancisce che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti e se il valore di questi non è determinato dal contratto, le parti si presumono eguali. Rimane però ancora dibattuta, e pochi sono gli orientamenti sul tema, la facoltà di porre in essere, nell'ambito di una Sas, una distribuzione degli utili in misura difforme rispetto a quella corrispondente alle partecipazioni societarie. Qualora un socio intenda...

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