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Società 09 Dicembre 2020

Sas e accettazione dell'eredità con beneficio di inventario

Il venir meno della persona del socio, all'interno di società di persone, diventa una questione fondamentale soprattutto quando l'atto costitutivo prevede l'intrasferibilità della partecipazione sociale.

In una società in accomandita semplice, nel caso in cui a mancare siano i soci accomandatari, il legislatore prevede una triplice opzione: • immediata sostituzione del socio accomandatario con socio accomandante, eredi o terzi soggetti; • nomina di un amministratore provvisorio e nel termine di 6 mesi ricostituzione della compagine societaria ex lege proseguendo l'attività d'impresa; • scioglimento e messa in liquidazione della società. Agli accomandanti è rimessa la possibilità di nominare quindi un amministratore provvisorio (che non acquisirà la qualifica di socio accomandatario, il quale risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali) per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, nel lasso di tempo intercorrente tra la morte del socio e la sua successiva sostituzione. Nel termine di 6 mesi, i soci superstiti decideranno le sorti dell'impresa e spetterà loro la decisione circa l'ingresso di terzi soggetti che assumeranno la qualifica di socio accomandatario, ovvero l'ingresso degli eredi nella società sempreché quest'ultimi vi acconsentano (necessaria è infatti una chiara dichiarazione di volontà in tal senso); nonché spetterà ai soci accomandanti la scelta circa la trasformazione di un socio accomandante in accomandatario. I soci superstiti potranno decidere di proseguire l'attività d'impresa con gli eredi...

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