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Imposte e tasse 27 Gennaio 2022

Scambi con la Repubblica di San Marino – modello T2

Le operazioni commerciali con la cd. Repubblica del Titano interessano moltissime imprese, spesso con incertezze operative: è il caso dell’utilizzo del modello T2 in presenza di un rappresentante fiscale di una società sammarinese.

Partendo dall’ovvio presupposto che la Repubblica di San Marino (di seguito, RSM) non fa parte dell’Unione Europea, le operazioni riferibili a vendite o acquisti di beni, aventi come controparte un soggetto passivo Iva comunitario, configurano un’esportazione o un’importazione. A stretto rigore, ai fini Iva, l’imposta dovrebbe essere assolta mediante procedura doganale; tuttavia, costituiscono eccezione gli scambi tra Italia e RSM, poiché contraddistinti dalla mancanza di una dogana fisica tra i due Stati. In questo caso, infatti, l’Iva è assolta secondo le modalità indicate nel decreto MEF 26.06.2021, che ha abrogato il D.M. Finanze 24.12.1993. Ciò premesso, relativamente alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato UE, diverso dall’Italia, la risoluzione 6.05.2009, n.123/E ha chiarito che possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese. Ebbene, tenuto conto del fatto che una società italiana funge da rappresentante per una società con sede legale sammarinese, lo scambio di beni - e la relativa consegna fisica - deve essere classificato come un’importazione di beni in RSM dal territorio comunitario che, necessariamente, deve essere accompagnata dal documento di prova, ossia il modello T2. Si ricorda, infatti, che sul punto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha...

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