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Società
10 Novembre 2023
Scambio di partecipazioni mediante conferimento e controllo rilevante
Ai fini dello scambio di partecipazioni mediante conferimento assumono rilevanza anche i diritti di voto nell’assemblea ordinaria della società “target” spettanti a società controllate (di diritto) dalla conferitaria (“I casi del Think Tank” di Deloitte STS, documento n. 5/2023).
Norma di riferimento - L’art. 177, c. 2 del Tuir disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate a seguito dello “scambio” di partecipazioni mediante conferimento (c.d. “regime a realizzo controllato”). In particolare, secondo questa disposizione, le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società (ex art. 2359, c. 1, n. 1 c.c.) ovvero lo incrementa in virtù di un obbligo statutario o di legge, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto, formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento stesso. A livello operativo può essere opportuno ricordare che:
possono avvalersi del regime del conferimento di partecipazioni di controllo a “realizzo controllato” gli imprenditori (individuali e collettivi) e i “soggetti privati” (ossia coloro che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa);
in sede interpretativa (risposta interpello n. 904-1102/2017), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il requisito del controllo (ex art. 2359 c.c.) può essere validamente integrato anche se l’acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società scambiata, ciascuno dei quali non ne possieda, da solo, una...