Scambio San Marino-Italia, la sosta non interrompe la vendita
È necessario che i DDT emessi per ciascun collo contengano gli elementi normativamente previsti e consentano di tracciare la movimentazione dei beni, compresa la sosta tecnica presso lo spedizioniere.
Con la risposta all’interpello 20.06.2023, n. 356 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento in merito alla sosta, presso lo spedizioniere in Italia, delle merci vendute da un operatore sammarinese a un acquirente italiano. Per il Fisco è possibile documentare la spedizione con due DDT purché gli stessi consentano di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del cedente sammarinese fino al destinatario finale, compresa la breve sosta tecnica presso lo spedizioniere. Ma procediamo con ordine.
Il caso posto all’esame dell’Amministrazione Finanziaria concerne una società sammarinese che cede beni a un soggetto passivo italiano, occupandosi anche di trasportare (mediante mezzi propri o di terzi) i colli contenenti i beni ordinati e prodotti nei propri stabilimenti ubicati in San Marino presso la sede dei propri spedizionieri in Italia. Ogni collo è scortato da un apposito DDT da cui risulta il nominativo del cessionario. Generalmente, i colli di un singolo cliente sono accorpati in un “unico pallet”. Tuttavia, potrebbe accadere che i colli di un cliente siano trasportati nella sede dello spedizioniere anche in più pallet, unitamente ai colli di altri clienti. In tal caso, lo spedizioniere sarà incaricato di smontare e riassemblare i pallet per consentire un trasporto unico di tutti i prodotti acquistati dal singolo cliente. I colli sosterebbero presso...