È stato pubblicato il D.L. 27.01.2022, n. 4 che modifica l’art. 121, c. 1 del decreto Rilancio, con la conseguenza che è consentita solo una cessione del credito d’imposta, salvo quanto disposto con le disposizioni transitorie.
Si ricorda, innanzitutto, che la disciplina è stata introdotta dagli artt. 121 e 122 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e permette, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi, di eseguire la cessione della stessa o di ottenere lo sconto sul corrispettivo.
Tale disciplina, più volte messa in discussione, non trova pace dopo il recente intervento eseguito a cura del decreto Antifrodi, trasfuso interamente nella legge di Bilancio 2022, e la proroga confermata dall’art. 1, c. 29, lett. a) L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022); con l’art. 28 D.L. 27.01.2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), il legislatore ha introdotto ulteriori e nuove modifiche a questa disciplina, con l’obiettivo prioritario di contrastare le frodi nel settore delle agevolazioni tributarie.
Dalla lettura del testo normativo, per effetto delle modifiche che vengono apportate all’art. 121, c. 1 D.L. 34/2020, i bonus edilizi, di cui all’art. 121, c. 2, potranno essere oggetto delle opzioni per la cessione a terzi del credito di imposta corrispondente alla detrazione, altrimenti spettante in capo al beneficiario, o per lo sconto sul corrispettivo applicato in fattura dal fornitore ma, dopo la scelta di una delle 2 opzioni indicate, il credito di imposta che matura in capo al fornitore potrà essere oggetto di ulteriore cessione a terzi, ma limitatamente a una volta e non più un numero...