L’art. 239, c. 1, lett. c) del Tuel precisa che l’Organo di revisione svolge funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità anche “con tecniche motivate di campionamento".
Le tecniche di campionamento, quindi, devono rientrare nel bagaglio professionale del revisore, tanto più considerato che esse si rivelano particolarmente efficaci, soprattutto nella fase di esecuzione, per l’acquisizione di elementi probativi sufficienti e appropriati. È chiaro che la prima scelta del revisore deve essere tra il campionamento per attributi e il campionamento contabile, una scelta che inciderà interamente sullo scopo della revisione: ricordiamo che il campionamento non può essere usato per stimare un valore. Se il revisore vuole analizzare gli impatti finanziari dell’inadeguatezza o dell’inefficacia di un controllo interno, sarà necessario uno dei metodi appena descritti.
Di seguito evidenziamo 3 ipotesi di lavoro per diversi approcci al campionamento contabile.
1° approccio - Il revisore non ha idea della percentuale dell’errore potenziale e/o della distorsione rispetto alla sovra o sottostima....