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Revisione 23 Ottobre 2018

Scetticismo professionale e scetticismo imprenditoriale


Dalla lettura del D.Lgs. 39/2010 (art. 9) e del documento del CNDCEC riguardante l'approccio metodologico alla revisione legale nelle imprese di minori dimensioni, si ricava che il presupposto affinché il processo di revisione risponda alla norma e ai principi tecnici attuativi, stia nella modalità di approccio del revisore e sindaco orientata allo scetticismo professionale, che ha una sua precisa definizione e ambito minimale di applicazione. Ai sensi dell'art. 9, c. 4 D. Lgs. 39/2010, per “scetticismo professionale” si intende infatti “un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”. E ancora il comma 3 del medesimo articolo definisce gli ambiti minimali di esercizio di tale atteggiamento in: “Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare durante la revisione delle stime fornite dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento”. Ancora più significativo è il contenuto della raccomandazione n. A20...

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