Una particolare forma di scissione semplificata è quella che vede coincidere beneficiaria e unico socio. Nel caso generale, la scissione richiede l’assegnazione di tutto o parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie. Inoltre, i soci della scissa devono ricevere una compensazione mediante attribuzione di azioni o quote della beneficiaria. Fa eccezione a quest’ultimo principio la scissione di società interamente posseduta, ex artt. 2506-ter e 2505 C.C., specularmente a quanto disposto in materia di fusioni di società interamente possedute. In questi casi la riorganizzazione societaria non comporta alcuna variazione patrimoniale per il socio della beneficiaria e ciò consente di effettuare contabilmente l’operazione agendo solo sulle riserve e senza modificare i capitali sociali delle società interessate.
Interessante, a questo proposito, il pensiero del Fisco giacché un’operazione così congegnata assomiglia a un’assegnazione al socio. A differenza di quest’ultima, però, la scissione a favore del socio consente di effettuare l’operazione in regime di neutralità fiscale.
Bene, la questione è stata sottoposta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrare mediante l’interpello n. 75/2018, in cui l’elemento trasferito era rappresentato da un compendio immobiliare. Con riguardo a questo oggetto l’Agenzia, specie in passato, aveva...