L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 29.04.2025, n. 121, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di includere nella liquidazione Iva di gruppo una società beneficiaria neocostituita a seguito di un'operazione di scissione parziale proporzionale, derogando al requisito temporale del controllo previsto dalla normativa.Quadro normativo e ratio della disciplina - La liquidazione dell'Iva di gruppo, disciplinata dall'art. 73, ultimo comma D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13.12.1979 (modificato dal D.M. 13.02.2017), consente alle società legate da rapporti di controllo di procedere alla liquidazione periodica dell'Iva in maniera unitaria, compensando debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti.L'art. 2, c. 1 D.M. 13.12.1979 stabilisce che possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo le società le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, "almeno dal 1.07 dell'anno solare precedente" a quello di accesso alla procedura.Il caso esaminato: scissione parziale e continuità del controllo - Nel caso oggetto della risposta n. 121/2025, una società capogruppo (Alfa) controllava all'80% una società (Beta) partecipante alla liquidazione Iva di gruppo. Beta ha effettuato una scissione parziale proporzionale, trasferendo parte del proprio patrimonio a una società beneficiaria di nuova costituzione (Gamma). All'esito...