IVA 05 Maggio 2025

Scissione e Iva di gruppo: la deroga al requisito temporale

Società beneficiaria da scissione può accedere alla liquidazione Iva di gruppo senza attendere il termine del 1.07.2025.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 29.04.2025, n. 121, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di includere nella liquidazione Iva di gruppo una società beneficiaria neocostituita a seguito di un'operazione di scissione parziale proporzionale, derogando al requisito temporale del controllo previsto dalla normativa.Quadro normativo e ratio della disciplina - La liquidazione dell'Iva di gruppo, disciplinata dall'art. 73, ultimo comma D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13.12.1979 (modificato dal D.M. 13.02.2017), consente alle società legate da rapporti di controllo di procedere alla liquidazione periodica dell'Iva in maniera unitaria, compensando debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti.L'art. 2, c. 1 D.M. 13.12.1979 stabilisce che possono partecipare alla liquidazione Iva di gruppo le società le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, "almeno dal 1.07 dell'anno solare precedente" a quello di accesso alla procedura.Il caso esaminato: scissione parziale e continuità del controllo - Nel caso oggetto della risposta n. 121/2025, una società capogruppo (Alfa) controllava all'80% una società (Beta) partecipante alla liquidazione Iva di gruppo. Beta ha effettuato una scissione parziale proporzionale, trasferendo parte del proprio patrimonio a una società beneficiaria di nuova costituzione (Gamma). All'esito...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.