Sovente le proprietà immobiliari sono intestate alle società semplici derivanti dalla trasformazione di società commerciali, anche alla luce di leggi agevolative (la più recente, L. 208/2015, cc. da 115 a 120). Accade altresì che la compagine sociale sia costituita da due stirpi familiari le quali giungono alla conclusione di dividere il patrimonio immobiliare. La soluzione più facile è la scissione asimmetrica o non proporzionale in cui la società scissa resta con i soci di un gruppo familiare e la società beneficiaria invece viene destinata all’altro gruppo familiare. Si tratta, peraltro, di società senza impresa in quanto la società semplice, pur rimanendo iscritta nel Registro delle Imprese, non svolge di fatto un'attività commerciale.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 91 a un interpello, ha confermato la legittimità fiscale della scissione non proporzionale. La questione esposta riguardava una operazione di scissione parziale asimmetrica, finalizzata alla creazione di due società semplici, di proprietà di due diversi nuclei familiari; la società semplice interessata dalla scissione era composta da cinque soci persone fisiche, appartenenti a due distinti nuclei familiari, ciascuna titolare di una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale. I soci erano intenzionati a procedere alla scissione in quanto vi erano posizioni...