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Società 03 Ottobre 2023

Scissione mediante scorporo, necessario continuare l’attività

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio 45-2023/I, ha trattato le peculiarità della scissione mediante scorporo, di cui all’art. 2506.1 c.c., fornendo il proprio qualificato indirizzo.

Il Notariato ricorda, innanzitutto, che la scissione è una operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale i cui elementi costitutivi sono rinvenibili nelle disposizioni contenute nell’art. 2506 c.c. e, in seguito all'emanazione del D.Lgs. 19/2023 che ha attuato la Direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.11.2019, che ha modificato la precedente direttiva UE 2017/1132, anche nel nuovo art. 2506.1 c.c.
Le nuove disposizioni sono state introdotte al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto domestico, anche facendo riferimento alla disciplina relativa alla scissione; di fatto, con la scissione mediante scorporo, una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.
L’operazione è negata legalmente alle società in liquidazione che abbiano iniziato le attività di distribuzione dell’attivo.

Il Notariato evidenzia che si tratta di una nuova tipologia di scissione, caratterizzata dal fatto che la scissa assegna una parte del proprio patrimonio ad altre società (una o più di una) e che, a differenza della scissione ordinaria, di cui all’art. 2506 c.c., nella scissione mediante scorporo le partecipazioni della o delle beneficiarie sono assegnate alla scissa, con le ulteriori peculiarità che rispetto alle altre forme di scissione oggetto di assegnazione è una parte del patrimonio della scissa, a fronte dell’assegnazione del patrimonio della scissa, le partecipazioni nella o nelle beneficiarie sono assegnate alla scissa e non ai soci della detta scissa e, rispetto ai conferimenti in natura in favore di newco, non è prevista la redazione di una valutazione peritale a cura di un soggetto indipendente e trova applicazione la disciplina delle opposizioni creditorie.
La disciplina, come qui sommariamente rappresentata, ha evidenziato alcune criticità che il Notariato ha cercato di evidenziare, fornendo la propria interpretazione, a partire dalla considerazione che, qualora una società intenda scorporare una parte del proprio patrimonio in favore di una o più società preesistenti, acquisendone le relative partecipazioni, siamo al di fuori della tipologia di scissione tramite scorporo.

Ulteriori considerazioni riguardano, appunto, l’assegnazione delle partecipazioni nella o nelle società beneficiarie alla società scissa, ma anche la previsione per cui lo scorporo può avvenire solo a favore di società di nuova costituzione e la necessaria permanenza in vita della società scissa.
Sul punto relativo all’assegnazione alla scissa delle partecipazioni, la disciplina appare inequivocabile stante l’indicazione che questa attribuzione di azioni o quote deve essere eseguita a favore di “sé stessa” mentre restano da chiarire cosa si debba intendere per continuazione della propria attività da parte della scissa e cosa debba essere oggetto dello scorporo.
Per il Notariato, infatti, resta possibile assegnare singoli elementi, non necessariamente collegati tra loro, ma, allo stesso tempo, deve ritenersi possibile anche l’assegnazione di un’azienda o un ramo di azienda, con la conseguenza che la scissa potrebbe anche mutare il proprio oggetto sociale senza procedere con la propria estinzione.
Posto che nella scissione mediante scorporo il relativo progetto non deve indicare né il rapporto di cambio delle azioni o quote né l’eventuale conguaglio in denaro, resta ferma la necessità che sia prodotta una relazione di stima, di cui all’art. 2501-sexies, c. 7 c.c., nel caso in cui la scissa sia rappresentata da una società personale e la beneficiaria sia rappresentata da una società di capitali, giacché si ritiene necessario che il valore del patrimonio della società di persone scissa sia almeno di un’entità pari al capitale sociale attribuito alla società neo-costituita.