L'unanime orientamento della giurisprudenza e dell'Amministrazione Finanziaria sostiene che, sulla base della normativa, la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta non sia necessaria (né tantomeno indispensabile) per il sostituito, al fine di scomputare nella propria dichiarazione dei redditi le ritenute di acconto sulle somme a lui corrisposte, purché tuttavia riesca a dimostrare di averle subìte.
La Suprema Corte ha affermato che l'inosservanza dell'obbligo del sostituto di imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non impedisce al sostituito di provare di averle subìte, evitando la duplicazione di un'imposta già scontata alla fonte (Cassazione 4.08.1994 n. 7251); inoltre, il contribuente non può essere assoggettato nuovamente all'imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non gli consegni l'attestato da esibire all'Amministrazione Finanziaria (Cassazione 3.07.1979 n. 3725).
Più recentemente la Cassazione, con sentenze 17.07.2018, n. 18910 e 7.06.2017 n. 14138, ha sostenuto che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto di imposta attestante la ritenuta operata non impedisce al sostituito di provare “con mezzi equipollenti” di aver subìto la ritenuta.
Anche l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto che lo scomputo delle ritenute subite...