L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 8.03.2023, n. 247, è intervenuta fornendo indicazioni in merito a una fattispecie concernente l’applicazione dello sconto in fattura, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, relativamente a un intervento di bonus facciate, di cui all’art. 1, cc. 219 e 220 L. 160/2019.
Il contribuente istante ha comunicato, in particolare, di avere eseguito un intervento edilizio volto al recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti nel corso del 2021, agevolabile con l’attribuzione di una detrazione pari al 90% della spesa sostenuta per detti interventi.
La società committente ha convenuto con l’impresa esecutrice di optare per l'applicazione dello sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020; sconto che il prestatore poteva recuperare come credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Pertanto, l’istante ha emesso una fattura pari al 10% del corrispettivo complessivo e una successiva fattura per il residuo 90%, applicando l’intero sconto, come concordato tra le parti; in particolare, il contribuente istante ha affermato che, dopo aver indicato nella fattura a saldo l’importo complessivo dell’intervento eseguito (ovvero il 100% del dovuto) e scaricato l’acconto ricevuto (pari al 10%), ha applicato lo sconto del 90% indicando zero come netto a pagare.
L'istante ha poi comunicato di aver optato per la cessione del credito a una banca e che il revisore legale del cessionario, in sede di verifica del credito, ha sollevato perplessità in relazione a tale operato, dichiarando che, avendo applicato lo sconto soltanto sulle sole fatture di saldo, non risulterebbe possibile procedere con la validazione delle fatture in quanto non rispondenti alle modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate in un preciso documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 19/E/2022).
Lo stesso revisore ha richiamato la nota n. 18 della citata circolare n. 19/E/2022, con la quale, con riferimento all’esercizio dell’opzione, si evidenzia che lo sconto in fattura deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura, anche in caso di sconto parziale, mentre la restante parte deve essere pagata con il bonifico parlante.
Pertanto, stante le eccezioni indicate, l'istante ha chiesto un parere in merito alla soluzione interpretativa più corretta da applicare al caso prospettato, a tutela del diritto soggettivo della scrivente.
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta, ha precisato che lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 D.L. 34/2020, deve essere applicato in relazione a ciascuna fattura, anche in caso di sconto parziale, indicando in ciascuna di esse l'esatto ammontare dello sconto concesso.
Nel caso in cui il corrispettivo dovuto sia stato indicato nella fattura, senza esporre lo sconto, il fornitore non ha titolo per maturare il credito d'imposta, poiché lo sconto non trova riscontro in fattura.
In presenza di lavori agevolabili addebitati con più documenti di spesa distinti, se lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente rappresentato nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo, resta possibile optare per lo sconto con riguardo a tutta la spesa sostenuta, qualora si possa dimostrare che l'opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente, sempre che il contratto disciplini le modalità di fatturazione delle somme corrisposte e gli importi corrisposti siano riconciliabili, mediante l'esame congiunto dell'accordo, delle fatture e, ove presenti, dei bonifici parlanti.
Al fine di consentire la riconciliazione dei documenti e delle somme effettivamente dovute e riconosciute sotto forma di sconto, è necessario, inoltre, che nella fattura a saldo sia indicato l'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto su cui calcolare lo sconto spettante e l'importo già corrisposto a pagamento della fattura di acconto.
