La Corte di Cassazione, con la sentenza 21.11.2019, n. 30363, fa chiarezza su alcune prassi operative applicate in sede di accertamento fiscale, che solitamente vengono poste in essere sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso analizzato è quello di un esercizio commerciale a cui venivano contestati maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico sulla base delle dichiarazioni rese dal contribuente in occasione della verifica. Secondo la prospettazione difensiva, erano stati ignorati i reali prezzi risultanti dagli scontrini fiscali. Nel conteggio del caffè era stata omessa qualunque valutazione sull’autoconsumo delle tazzine di caffè degli addetti al bar durante la giornata e non è stata conteggiata la parte del prodotto utilizzato a “sfrido”.
La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva accolto il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2003, evidenziando che tale avviso, analitico-induttivo pur sulla base di una formale regolarità dei dati contabili, era sostenuto da idonea motivazione in ordine all'entità del ricarico rilevato, all'ammontare dell'imposta evasa, all'indicazione delle norme violate e alle modalità di calcolo di sanzioni e interessi, e che vi era anomalia tra le percentuali di ricarico applicate dalla società, poi neppure presentatasi in udienza in appello, e quelle emergenti dal raffronto tra il costo del venduto e i ricavi dichiarati.
Il contribuente ricorre in Cassazione, adducendo tra le motivazioni difensive il fatto che:
- i giudici di appello non avevano tenuto conto delle inesattezze emerse negli atti difensivi ai fini della determinazione del prezzo di vendita;
- non era esatto il numero dei prodotti venduti perché non si era tenuto conto dello sfrido né dell’autoconsumo;
- non potevano essere applicate le percentuali di ricarico sui prezzi dei prodotti relativi al 2007, mentre l’anno in contestazione era il 2003;
- non si poteva applicare la media aritmetica semplice per il computo delle percentuali di ricarico data la disomogeneità dei prodotti venduti;
- si doveva tener conto del periodo di chiusura forzata dell’attività commerciale.
La Suprema Corte accoglie il ricorso del contribuente, con rinvio alla C.T.R. Lazio che dovrà provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
Per la Corte, infatti, “il giudice di appello non ha in alcun modo considerato queste specifiche deduzioni, incorrendo, quindi, in una motivazione insufficiente”.
Secondo gli Ermellini andavano considerate tutte le allegazioni difensive tra cui, in primo luogo, quella secondo la quale “i prezzi di vendita dei prodotti dovevano essere desunti dagli scontrini fiscali acquisiti in sede di verifica, e non dalle dichiarazioni rese dal contribuente in sede di accesso”.
