Coop e terzo settore 01 Settembre 2025

Scopo non lucrativo e divieto di utili: regole stringenti per gli ETS

Il Codice del Terzo Settore impone agli ETS il vincolo di destinare il patrimonio a finalità civiche e vieta, anche indirettamente, la distribuzione di utili, con limitate deroghe e nuove restrizioni introdotte dalla L. 207/2024.

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) nascono e agiscono con finalità solidaristiche e di utilità sociale. L’art. 8 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce in particolare il vincolo di destinare l’intero patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. Tale regola è rafforzata dal divieto, assoluto e immediatamente applicabile per APS, ODV ed ETS iscritti al RUNTS, di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di fondatori, associati, amministratori, lavoratori e collaboratori, anche in caso di recesso o scioglimento individuale del rapporto associativo.La distribuzione indiretta di utili si configura innanzitutto in diverse ipotesi tipizzate dal legislatore, che costituiscono una presunzione contro cui è ammessa prova contraria, classificate dallo stesso articolo 8 del D.Lgs. 117/2017: compensi agli amministratori o titolari di cariche sociali sproporzionati rispetto all’attività svolta, alle responsabilità e alle competenze, o superiori ai valori di mercato; retribuzioni ai lavoratori, subordinati o autonomi, che eccedono del 40% i livelli previsti dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti; acquisti di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale; cessioni di beni o servizi a soci e soggetti vicini all’ente a condizioni più favorevoli di quelle di mercato; corresponsione di...

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