Scritture contabili regolari se stampate a richiesta dei verificatori
Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stato definitivamente chiarito che l’obbligo di stampa dei registri contabili scatta solo in caso di controllo e su specifico invito dell’Amministrazione Finanziaria.
Secondo l’originario art. 47, c. 4-ter, D.L. 357/1994, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici/elettronici dovevano essere trascritti su supporto cartaceo entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi.
In deroga alla suddetta regola generale, il successivo c. 4-quater, disposizione introdotta dall’art 19-octies, c. 6, D.L. 148/2017, e successivamente modificata dall’art 12-octies, c. 1, D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), prevedeva che “la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
Come si evince dalla lettura dei documenti parlamentari riferiti al cd Decreto Crescita, pareva dunque chiara l’intenzione del legislatore di considerare obbligatoria la stampa cartacea di tutti i libri contabili soltanto se richiesta dall’Amministrazione Finanziaria all’atto dell’accesso. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 236/2021 e risoluzione n. 16/2022, ha precisato che la semplificazione non riguardava le norme in tema di conservazione dei documenti che, entro il 3° mese successivo al...