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Imposte e tasse 22 Ottobre 2020

Scritture in ordine non scagionano il contribuente

In tema di fatture per operazioni inesistenti, la regolare tenuta della contabilità non prova la realtà degli acquisti. Le implicazioni per il soggetto chiamato a documentare i fatti di gestione.

Il tema dibattuto è quello della ripartizione dell'onere della prova nelle contestazioni per la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'Iva sugli acquisti. Sono sempre più frequenti i rilievi dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'inerenza dei costi fondati, per esempio, sulla carenza nella documentazione riferita a determinati fatti di gestione o sulla genericità della descrizione riportata nelle fatture di acquisto. Il problema assume connotati ben più marcati quando la contestazione si sposta sul versante penale e l'operazione nel mirino dell'Amministrazione Finanziaria consiste nella rilevazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione ha tracciato una linea ben definita. Sono numerose le sentenze in cui si dibatte sulla prova che devono fornire entrambe le parti in causa: l'Agenzia delle Entrate che, dal canto suo, può avvalersi anche di presunzioni, seppure fondate su elementi gravi, precisi e concordanti; e il contribuente, che ha l'onere di fornire la prova concreta della realtà dell'operazione. L'ordinanza della Suprema Corte n. 16779/2020 offre lo spunto per alcune riflessioni. Il caso trattato si riferisce a una società che, dopo il processo verbale della Guardia di Finanza, aveva ricevuto un accertamento nel quale si contestava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, consistenti nell'acquisto di beni...

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