In materia di ritenuta d'acconto, la Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'esistenza della solidarietà nei casi in cui il sostituto d'imposta non ha versato la ritenuta, ma l'ha comunque operata. Ne deriva che in sede di riscossione la responsabilità solidale tra sostituto e sostituito non opera nel caso in cui, pur essendovi omesso versamento, siano state operate le ritenute.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 12.04.2019, n. 10378, cambiando l'orientamento sino a quel momento prevalente.
Un contribuente proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento emessa dopo il controllo formale (ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973) per la riscossione delle somme che il suo sostituto d'imposta non aveva versato, pur avendo operato le ritenute d'acconto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l'appello dell'Agenzia. In particolare, secondo la C.T.R., nel caso in esame, non trovava applicazione l'art. 35 D.P.R. 602/1973, poiché quest'ultimo prevedeva la solidarietà del sostituito solamente in ipotesi di omissione sia della ritenuta, sia del versamento relativo.
In ambito fiscale, ai soggetti passivi obbligati in via principale al pagamento del tributo, si affiancano altri soggetti a loro volta tenuti al pagamento. La peculiarità consiste nella circostanza che questi ultimi...