Semplificazioni per la rinegoziazione dei canoni di locazione
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello RLI per comunicare le variazioni del contratto. La registrazione andrà esente se la variazione è in diminuzione.
Capita spesso, e l'emergenza sanitaria da Covid-19 ne ha aumentata la frequenza, che le parti dei contratti di locazione si accordino per una rideterminazione del canone, fermo restando tutte le altre clausole stabilite nel contratto originale. Infatti, qualora venissero modificate altre pattuizioni (per esempio, spazi utilizzati, durata, gestione delle spese, ecc.), si renderebbe necessario risolvere il precedente contratto e registrarne uno nuovo, pagando l'imposta di registro.
La rinegoziazione, che è opportuno sia formalizzata con scrittura privata non autentica, può essere sia in aumento che in diminuzione: per quella in aumento vi è l'obbligo di registrazione in termine fisso con la corresponsione della maggior imposta di registro e dell'imposta di bollo, mentre per quella in diminuzione la registrazione può avvenire su base volontaria. In quest'ultima ipotesi, se si sceglie la registrazione, non è dovuta alcuna imposta (né registro, né bollo).
L'esenzione dall'imposizione spetta anche nei casi in cui locatore e conduttore abbiano concordato la riduzione del canone per una certa durata del contratto, mentre non trova applicazione se, successivamente alla registrazione della riduzione per l'intera durata del contratto, le parti si “ravvedono” e riportino il canone al valore inizialmente pattuito.
A fronte della riduzione del canone non sussiste alcun obbligo di registrazione;...