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IVA
09 Gennaio 2025
Sempre con Iva la formazione alle agenzie per il lavoro
Dal 2025, l'Iva si pagherà sempre sui corsi di formazione per le agenzie per il lavoro. I rapporti passati rimangono salvaguardati e ci sarà una sanatoria speciale per le relative liti fiscali.
I commi 38-44 della manovra 2025, introdotti alla Camera, intervengono sul regime Iva delle prestazioni di formazione rese alle “agenzie per il lavoro”, da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale.La norma disciplina i rapporti tra le agenzie iscritte all'albo (art. 4, c. 1 D.Lgs. 276/2003) per attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e gli enti di formazione finanziati dal fondo bilaterale (art. 12, c. 4). Da tempo è in corso un dibattito sull'applicazione dell'Iva alle prestazioni di formazione professionale e scolastiche. In sintesi, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'esenzione prevista dall'art. 10 D.P.R. 633/1972 si applica solo se l'erogatore della formazione è riconosciuto da una Pubblica Amministrazione, con la specifica che tale riconoscimento deve riguardare il singolo corso e non l'ente erogatore.È facile comprendere che le condizioni sono fluide, dato che non c'è nulla che specifichi esattamente in cosa debba consistere questo riconoscimento. Questo contesto offre una potentissima arma ai verificatori che, infatti, possono contestare l'applicazione dell'imposta o dell'esenzione senza detrazione, qualsiasi sia l'interpretazione scelta dal contribuente.Nel 2019, l'Agenzia delle Entrate, in alcuni interpelli regionali, aveva negato l'esenzione fiscale in assenza del riconoscimento dello specifico corso di formazione. Tuttavia, nella risoluzione...