I giudici di Cassazione (Sez. V^ Civ., sentenza 6.06.2019, n. 15319) intervengono a dirimere la questione di diritto vertente sulla concreta rilevanza del principio di assorbimento, inteso come elemento di rilievo nel contesto della potenziale prospettazione del vizio di omessa pronuncia, su doglianze comunque proposte dal contribuente in qualità di ricorrente o di appellante. La configurazione del citato assorbimento, inteso come elemento che possa consentire di escludere il vizio di omessa pronuncia, si verifica ordinariamente allorquando la decisione sulla domanda che si considera per così dire “assorbita” sia ritenuta evidentemente superflua, in correlazione a un sopravvenuto difetto di interesse della parte, che, con la pronuncia sulla domanda che si consideri in tale contesto come “assorbente”, avrebbe tutto sommato conseguito la tutela giurisdizionale comunque richiesta: si parla in tal caso, appunto, di assorbimento proprio. L’assorbimento della questione sollevata da una parte può, altresì, essere inteso in senso improprio: evenienza, questa, che si verifica nel momento in cui la decisione che si stimi “assorbente”, elimini la necessità o anche solo la possibilità di provvedere su altre questioni, ovvero ancora qualora comporti un rigetto implicito di altre domande.
Nella casistica oggetto della pronuncia che qui commentiamo, in cui è stata appunto appurata un'ipotesi di...