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Imposte e tasse 13 Marzo 2019

Sentenze tributarie e giudizio di ottemperanza


Dal 1.06.2016, le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive, secondo il precetto dell'art. 67-bis D.Lgs. 546/1992, introdotto con la riforma del D.Lgs. 156/2015. Allo stato dell'arte, dunque, al contribuente che intendesse fare eseguire gli effetti della sentenza a lui favorevole, si prospettano 3 differenti ipotesi. Secondo l'art. 68, c. 2 del medesimo testo di legge, innanzitutto, “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70”. La norma fa riferimento alle liti da impugnazioni (o meglio, ai crediti per restituzione) e pone, come presupposto per l'ottemperanza, la sola notifica della sentenza. Il successivo art. 69 si riferisce, invece, alle liti da rimborso (o crediti per indebito) e catastali, prevedendo che “le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, c. 2, sono immediatamente esecutive”. In tal caso, “Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro 90 giorni dalla sua...

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