IVA 26 Luglio 2024

Senza inerenza stop alla detrazione dell’Iva anche nel reverse charge

La mancanza delle condizioni sostanziali dell’operazione soggetta al reverse charge impedisce il sorgere del diritto di detrazione. La frode opera, in sintesi, come limite generale al principio fondamentale di neutralità dell’Iva.

Con la sentenza 9.07.2024, n. 18730 la Cassazione torna a trattare la corretta applicazione della disciplina del reverse charge, con riferimento a una società che ha registrato, nell’anno d’imposta 2009, numerose operazioni qualificate come inesistenti, ricevendo un avviso di accertamento ai fini Ires, Iva e Irap. In particolare, l’Agenzia delle Entrate rilevava, sul versante Iva, che, malgrado le operazioni inesistenti fossero soggette a reverse charge, la contribuente dovesse comunque corrispondere l’imposta, non spettandole la detrazione ed essendo anzi dovuta l’Iva integrata sulla fattura ex art. 21, c. 7 D.P.R. 633/1972. Gli Ermellini, nel confermare la bontà delle richieste avanzate dagli organi di controllo, ricordano quanto segue. Nel sistema ordinario dell’Iva, il fornitore addebita l’imposta alla controparte e poi versa tale somma all’Erario, mentre il cliente matura un corrispondente diritto di detrazione. Tale modalità è derogata in alcuni casi per i quali l’ordinamento interno e unionale ha previsto il diverso sistema del reverse charge (o inversione contabile): in base a tale meccanismo, nato in risposta alle esigenze di contrasto alle frodi Iva, chi effettua la cessione di beni (o la prestazione di servizi) non espone l’Iva in fattura (non è debitore verso l’Erario), mentre chi riceve la fattura emessa in regime di reverse charge è tenuto a integrarla...

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