Senza ritenuta i compensi dei venditori a domicilio non residenti
Il presupposto impositivo nei confronti del soggetto non residente si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un’attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione (Cass., sent. 7.09.2022, n. 26370).
Vicenda processuale
Una società, operante nel settore dell’intermediazione di beni, si è avvalsa dell’opera di incaricati alla vendita a domicilio non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.
Da quanto emerge dagli atti processuali “gli incaricati in questione non svolgevano direttamente un’attività commerciale in Italia” venendo corrisposto loro, si legge nelle motivazioni della sentenza, “a titolo di provvigione, per le vendite effettuate dalla linea da loro creata e composta da ulteriori e diversi incaricati alle vendite residenti, un bonus”.
All’atto dell’erogazione della remunerazione per l’attività svolta la ditta mandante non operava la ritenuta d’acconto sul compenso, in virtù di quanto previsto dall’art. 25 D.P.R. 29.09.1973, n. 600, secondo cui la ritenuta a titolo d’acconto sull’Irpef non si applica per le prestazioni effettuate nell’esercizio d’impresa senza stabile organizzazione in Italia.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di verifica ispettiva, notificava 2 distinti avvisi di accertamento per l’annualità 2005 contestando alla società, tra l’altro, di aver omesso di applicare la ritenuta d’imposta in misura pari al 30% alle provvigioni corrisposte a collaboratori non residenti, in virtù di quanto previsto dall’art. 25, c. 2 D.P.R. 600/1973.
Secondo la tesi...