IVA 19 Settembre 2024

Separazione delle attività Iva: nuova luce dalla Cassazione

La sentenza n. 24022/2024 ridefinisce i criteri per l'opzione di separazione delle attività ai fini Iva, con particolare attenzione alle imprese edili che svolgono attività miste.

La sentenza della Cassazione 6.09.2024, n. 24022 ha introdotto nuovi e più stringenti criteri per l'applicazione dell'opzione per la separazione delle attività ai fini Iva, come previsto dall'art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972. Questa norma, in generale, consente ai soggetti che esercitano più attività di optare per l'applicazione separata dell'Iva per ciascuna di esse, a condizione che siano rispettate determinate condizioni.Art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972 e sua evoluzione - L’art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972 prevede la possibilità per i soggetti che esercitano più attività di optare per l'applicazione separata dell'Iva. Tale opzione, però, non è automatica e richiede il rispetto di specifiche condizioni, tra cui la tenuta di una contabilità separata per ciascuna attività.La sentenza della Cassazione ha precisato che, oltre alla contabilità separata, è necessario che le attività siano:- sostanzialmente diverse. Devono presentare caratteristiche economiche, organizzative e funzionali distinte. La Corte ha affermato che “la mera attribuzione di un diverso codice ATECO” non è sufficiente a dimostrare la sostanziale diversità delle attività;- effettivamente scindibili. Devono poter essere gestite in modo autonomo, ciascuna con una propria struttura organizzativa.- esercitate in modo sistematico. Non sono ammesse attività occasionali o marginali. Al riguardo, continua la Corte, ciascuna attività deve essere "esercitata in modo sistematico, non essendo ammessa...

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