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IVA 25 Marzo 2026

Servizi di estetica: chi certifica i corrispettivi?

È l’operatore che presta i servizi di estetica a dover adempiere agli obblighi fiscali di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anche se l’incasso avviene tramite il punto vendita terzo.

Con la risposta all’interpello 23.03.2026, n. 83 l’Agenzia delle Entrate interviene sull’inquadramento fiscale delle attività svolte da operatori di servizi di estetica all’interno di punti vendita commerciali di terzi, facendo luce su chi sia il soggetto tenuto agli adempimenti in materia di Iva e certificazione dei corrispettivi.Il caso sottoposto all’Agenzia nasce dalla richiesta di una società (di seguito “Alfa”), titolare di esercizio commerciale presso cui opera anche un’area dedicata a servizi di estetica, affidati in gestione a un operatore specializzato dotato di propria SCIA, prodotti, protocolli e personale e responsabile diretto delle prestazioni offerte alla clientela. Alfa, che già vanta un rapporto commerciale con l’operatore per la vendita al dettaglio di prodotti a suo marchio, regola i flussi economici relativi ai servizi estetici tramite uno specifico contratto, disciplinando modalità di incasso e riversamento dei corrispettivi e prevedendo il riconoscimento di una commissione. Nel meccanismo illustrato, Alfa incassa direttamente dal cliente il corrispettivo per i trattamenti eseguiti dall’operatore, trattiene la commissione concordata, versa il saldo all’operatore e intende, in forza del rapporto contrattuale, gestire anche gli obblighi documentali connessi (emissione scontrino/documento commerciale e trasmissione corrispettivi). La società istante chiede all’Agenzia se, in tale scenario, possa configurarsi una scissione tra...

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