Con la risoluzione 27.09.2018, n. 73/E l’Agenzia Entrate ha chiarito che la fornitura di servizi faunistico-venatori dell’imprenditore agricolo rientra, ai fini civilistici, tra le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, c. 3 C.C. e ai fini fiscali, tra le attività di fornitura di servizi che possono beneficiare del regime forfetario agevolato di determinazione del reddito di cui all’art. 56-bis, c. 3 Tuir.
Ricordiamo che l’attività faunistico-venatoria, di cui alla L. 157/1992, prevede due forme di gestione:
- faunistico-venatoria senza fini di lucro con prevalente fine naturalistico e faunistico, volto alla conservazione e ripristino dell’ambiente;
- agri-turistico-venatoria con possibilità di allevamento della selvaggina per la sua immissione e abbattimento nella medesima tenuta.
Ricordiamo che tale regime di determinazione del reddito è quello naturale per le aziende agricole (persone fisiche, società semplici e enti non commerciali) che consente di sottoporre a tassazione forfetaria il 25% dei corrispettivi registrati ai fini dell’Iva (cd. percentuale di redditività).
Affinché l’attività di fornitura di servizi possa rientrare tra quelle considerate agricole per connessione è però richiesto il rispetto delle condizioni di “normalità” e “prevalenza”, intendendo per normalità, l’effettuazione dei...