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Imposte e tasse 19 Dicembre 2019

Si apre la stagione delle dichiarazioni integrative

Scaduto il termine per l'invio dei modelli fiscali, è tempo per correggere eventuali errori e omissioni con il ravvedimento operoso ed effettuare l'adempimento versando le sanzioni ridotte.

Quest'anno il termine per l'invio delle dichiarazioni è stato fissato al 30.11 (prorogato al 2.12). Tale termine costituisce il dies a quo per il conteggio della riduzione sulle sanzioni, in base al disposto dell'art. 13 D. Lgs. 472/1997, che va letto in parallelo con le disposizioni dell'art. 2, cc. 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998. Si ricorda che le norme sul ravvedimento sono state oggetto di due modifiche operate dal D. Lgs. 158/2015 e dal D.L. 193/2016. Una di queste ha previsto l'uniformità di trattamento delle dichiarazioni integrative a favore del contribuente e di quelle a sfavore. Le dichiarazioni integrative in materia di imposte sui redditi, Irap e sostituti d'imposta sono disciplinate dall'art. 2, cc. 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998. La norma dispone che il contribuente possa integrare le dichiarazioni presentate, per indicare un maggiore o minore imponibile, una maggiore o minore imposta oppure un maggiore o minor credito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle disposizioni di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997. Tuttavia, la dichiarazione con effetti a sfavore del contribuente determina un differente trattamento a seconda che si tratti di una dichiarazione integrativa (ossia la rettifica di una dichiarazione già presentata) o di una dichiarazione tardiva (nei casi di omessa presentazione entro i termini di legge). Nel caso di dichiarazione...

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