Si consolida il principio dell’onere della prova a carico del Fisco
Spetta alle Entrate dimostrare l'effettiva conoscenza o conoscibilità della frode per il contribuente, anche sulla base di presunzioni gravi, precise, concordanti: è quanto stabilito dal CGT di Milano (sentenza 22.08.2023, n. 2955).
Una Srl impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno 2016 con il quale veniva ripresa a tassazione dall'Agenzia delle Entrate l'Iva per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, poste in essere con una società inglese. L'Amministrazione Finanziaria aveva rilevato come la società inglese, insieme ad altri fornitori comunitari, avesse intrattenuto rapporti di natura commerciale con soggetti che evidenziavano la deduzione di costi di esercizio non documentati o afferenti ad operazioni in tutto o in parte inesistenti. Tali costi venivano fatturati dai fornitori comunitari e attraverso tali operazioni economiche, le imprese italiane ottenevano la retrocessione dei corrispettivi prevalentemente mediante accredito su conti aperti in Svizzera, al netto delle commissioni trattenute dai soggetti che emettevano le fatture. Tuttavia, non avendo riscontrato alcuna prova contraria rispetto agli indizi di frode relativamente al fornitore inglese, il Fisco confermava l'indeducibilità dell'IVA ritenendo le operazioni commerciali intercorse tra le due società inesistenti soggettivamente.
Con il ricorso, la società italiana si lamentava del fatto che l'Agenzia delle Entrate non avesse minimamente assolto al proprio onere probatorio, posto che incombeva su di essa l'onere di provare la consapevolezza e la malafede del contribuente, apparendo contraddittorio affermare che una stessa operazione, riconosciuta come...