Scorrendo la legislazione d'emergenza e i protocolli varati per la ripresa delle attività produttive, si scopre che l'operazione di sanificazione dei locali e più in generale delle attrezzature e strumenti di lavoro si rende necessaria e obbligatoria solo in presenza di determinate condizioni. Secondo la circolare del Ministero della Salute 22.02.2020, n. 5443, la sanificazione dei locali di lavoro non di tipo sanitario, si rende obbligatoria soltanto quando all'interno è stato accertato un caso di positività al Covid-19. In queste situazioni, precisano la circolare in commento e i protocolli tra il Governo e le parti sociali, occorre procedere alla pulizia e sanificazione dell'area secondo le prescrizioni contenute nella circolare stessa.
In tutte le altre circostanze, quando gli ambienti di lavoro non sono di tipo sanitario, per la ripresa e la continuazione delle attività può essere sufficiente svolgere un'attività di pulizia e igienizzazione dei locali sia iniziale che continuativa. Si tratta di una precisazione importante anche perché le operazioni di sanificazione vera e propria, oltre a essere effettuate soltanto da ditte specializzate, hanno costi elevati e comportano la totale chiusura dei locali per un determinato numero di ore. Ciò premesso possiamo, pertanto, affermare che negli studi professionali, in casi di positività accertata al Covid-19 a parte, è sufficiente...