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Revisione 12 Dicembre 2019

Siamo sindaci o revisori? La nomina a mosca cieca

Un aspetto critico su tutti: incaricato sul finire dell’anno, l'organo di controllo dovrà comunque redigere la relazione senza essere stato in grado di svolgere il proprio ruolo di vigilanza.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato a dicembre 2019 il documento “La nomina dell’organo di controllo nelle Srl, alcune proposte”. L'intervento illustra i principali aspetti da affrontare in caso di nomina dell’organo di controllo sul finire dell’anno e non quindi, come spesso si è soliti fare e come previsto dalla norma generale, in concomitanza con l’approvazione del bilancio. La complicazione, prevista dalle attuali disposizioni normative, sorge a seguito delle modifiche intervenute all’articolo 2477, c. 2, C.C che, con il recepimento delle disposizioni contenute all’art. 379, c. 3 del Codice della Crisi, prevede nuovi parametri per le nomine dell’organo di controllo o del revisore legale entro il 16.12.2019. In particolare, tale data coincide con i 9 mesi successivi all’entrata in vigore della disposizione. La nomina dell’organo di controllo e/o del revisore, secondo il nuovo dettame normativo, è obbligatoria se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo oltre 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni oltre i 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio oltre le 20 unità. Il documento si focalizza principalmente sugli aspetti in capo all’organo di controllo, ossia il soggetto incaricato anche della vigilanza (ossia vigilanza su...

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