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IVA
29 Ottobre 2026
SICAF immobiliari: rimborso Iva per opere su aree proprie e di terzi
Ammesso il rimborso per opere funzionali ad immobili della SICAF, ma negato quando gli interventi su aree altrui non sono strumentali all’attività imponibile: così la risposta all’interpello n. 192/2026.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 192/2026 esamina il rimborso dell’Iva assolta da una SICAF sui costi riaddebitati da un consorzio per demolizioni, bonifiche e urbanizzazioni. La SICAF è un soggetto passivo distinto dalla SGR ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e dell’art. 9 della direttiva 2006/112/CE; i comparti sono separati ai fini Iva in base all’art. 36, c. 3 D.P.R. 633/1972.
Rapporto consortile - Lo statuto lo configurava come mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.: il consorzio agiva in nome proprio, ma per conto dei consorziati. Il riaddebito segue il regime Iva degli acquisti consortili ai sensi dell’art. 3, c. 3, ultimo periodo D.P.R. 633/1972. L’Iva fatturata concorre al credito del comparto; per la detrazione rileva l’art. 19 D.P.R. 633/1972.
Disciplina applicabile - L’art. 9, c. 1 D.Lgs. 44/2014 estende alle SICAF immobiliari l’art. 8, c. 1, ultimo periodo D.L. 351/2001. Per l’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 633/1972, sono beni ammortizzabili gli immobili del patrimonio e le spese di manutenzione; secondo l’Agenzia, rientrano anche gli immobili realizzati dalla SICAF e le relative spese di costruzione e acquisto. Rimborso entro 6 mesi senza garanzie.
Aree di proprietà della SICAF - Demolizioni e bonifiche, se propedeutiche e funzionali allo sviluppo, costituiscono spese di costruzione degli immobili...