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Revisione
19 Maggio 2021
Sindaci e revisori coordinati nelle rispettive relazioni
Una delle novità di rilievo delle Norme di comportamento pubblicate dal CNDCEC riguarda il coordinamento tra il giudizio di revisione e le osservazioni ai soci in ordine all'approvazione del bilancio effettuate dal collegio sindacale.
Nel formulare la proposta all'assemblea circa l'approvazione del bilancio, come disciplinato dall'art. 2429, cc. 1 e 2 C.C., è evidente che i sindaci-revisori devono considerare le risultanze dell'attività di revisione. È nella relazione di revisione, infatti, all'esito delle procedure di revisione svolte sul bilancio, che si potrà affermare se il bilancio stesso è o meno la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Nel caso di relazione di revisione contenente un giudizio positivo, nessun problema circa la formulazione della proposta ai soci di approvare il bilancio. Non altrettanto può dirsi, invece, laddove la relazione di revisione contenga un giudizio con modifica.
Come riportato nella NCCS 7.1, nei casi di relazioni di revisione contenenti giudizi con modifica, seppur con tutte le dovute cautele derivanti dal necessario discernimento professionale che deve contraddistinguerne sempre l'operato, il collegio dovrà coordinare le motivazioni sottostanti all'espressione del giudizio di revisione con le osservazioni e proposte da formulare ai soci sull'approvazione del bilancio.
Le fattispecie di giudizio “con modifica” maggiormente ricorrenti con le quali il collegio sindacale incaricato della revisione legale, deve coordinarsi sono le seguenti.
Giudizio con rilievi per deviazione rispetto ai principi...