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Revisione 06 Febbraio 2023

Sindaco e revisione legale nelle Srl: ci siamo ma non ci siamo

Imminente approvazione dei bilanci 2022 e la conseguente nomina di un revisore o di un organo di controllo: ancora qualche dubbio interpretativo.

Sembrerebbe giunta al termine, a meno di clamorose proroghe dell’ultimo istante, la telenovela della nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti nelle società a responsabilità limitata che hanno superato, per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei limiti previsti all’art. 2477, c. 2, c.c., ossia totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro o 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio; nomina che dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022. Tuttavia, sembrano permanere dei dubbi interpretativi in ordine ai soggetti da nominare e alle funzioni che di conseguenza svolgeranno. A parere dello scrivente, l’obbligo di nomina in commento ha natura alternativa e potrebbe essere assolto mediante la nomina o di un revisore legale, o di un organo di controllo (monocratico o collegiate) pur sempre investito, come vedremo in seguito, dell’attività di revisione. Infatti, ancorché la rubrica dell’art. 2477 “Sindaco e revisione legale dei conti” possa generare dubbi interpretativi, il comma 1 esordisce dicendo che “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuo non dispone diversamente, l’organo...

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