La norma originaria prevede che, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone di rischio 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici ed eventuale ampliamento volumetrico effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare, che provvedano entro 18 mesi (prorogati a 30 mesi dal D.L. 77/2021) dalla data di conclusione dei lavori alla vendita dell’immobile, all’acquirente è concessa una detrazione d’imposta del 75% o dell’85% (a seconda della riduzione della classe di rischio), elevabile al 110% in presenza delle condizioni indiate nell’art. 119 D.L. 34/2020. Si ricorda che è necessaria la riduzione di una o due classi di rischio, debitamente attestate dal progettista strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore mediante l’apposita modulistica prevista dal D.M. 58/2017.
La detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto dell’immobile, con un massimale di spesa di 96.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 anni nel caso di bonus “ordinario” o in 4 anni in caso di “superbonus”. Al fine di ottenere la detrazione maggiorata, era necessaria la stipula del rogito entro il 30.06.2022. Con la legge di conversione del decreto PNRR2, è stata prevista, sul filo di lana, la proroga del termine del 30.06 per la stipula della compravendita, rimettendo in gioco i ritardatari. Il termine viene infatti spostato al 31.12.2022, con la specifica previsione di una serie di condizioni che devono però essere rispettate alla data del 30.06.2022 e precisamente:
- sottoscrizione di un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato;
- versamento acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturazione del relativo credito d’imposta;
- dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- collaudo lavori e attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
- l’immobile deve essere accatastato almeno in categoria F/4.
La prudenza è d’obbligo ma, in ogni caso, chi dovesse restar fuori dalla proroga, potrà sempre beneficiare, nel rispetto delle altre condizioni, delle detrazioni ordinarie del 75% o dell’85%.
