Sismabonus acquisti anche con sottoscrizione di contratto di leasing
L’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di applicare la detrazione anche nel caso in cui il contribuente proceda con l’acquisizione tramite il leasing ma, necessariamente, da un'impresa di costruzione e/o ristrutturazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 202/2022, ha fornito i propri chiarimenti in merito all’agevolazione nota come “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013, nell’ambito di un’operazione di leasing finanziario.
La società istante, operante nel campo della locazione di immobili propri o in leasing (codice Ateco: 682001), aveva acquistato, a inizio 2021 dall’impresa costruttrice, tramite un contratto di leasing finanziario, un’unità immobiliare a uso commerciale ricadente in zona sismica “2”.
L’unità immobiliare indicata nell’interpello avrebbe potuto, secondo la società istante, usufruire dell’agevolazione per gli interventi antisismici nel limite dell’85% del prezzo di acquisto o della minore somma di 96.000 euro, anche se il soggetto indicato per l’acquisto della relativa proprietà era necessariamente la società di leasing mentre l’utilizzatrice (la società istante), a sua volta, sarebbe diventata la proprietaria al termine del contratto esercitando il riscatto contrattualmente predeterminato.
L’Agenzia delle Entrate, dopo ampia ricognizione delle disposizioni interessate, ricorda, preliminarmente, che la risposta in commento non trova applicazione in tutti i casi in cui l'acquisto degli immobili, oggetto di interventi agevolati, sia effettuato da una...