Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto 11 Dicembre 2025

Sismabonus, la sostanza prevale sulla forma

Una recente sentenza della C.G.T. di primo grado di Bergamo apre uno spiraglio sul riconoscimento dei benefici fiscali anche in caso di ritardo nella presentazione delle prescritte asseverazioni.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo, con la sentenza n. 543/1/2025, ha deciso per la spettanza dei benefici fiscali (nella fattispecie, sismabonus ordinario) nel caso in cui la prescritta asseverazione del progettista non sia stata allegata alla SCIA o al permesso di costruire, ma presentata successivamente. La motivazione che ha spinto i giudici bergamaschi alla decisione è da ricercare nella prevalenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge rispetto al mero adempimento formale. La tardiva presentazione dell’asseverazione non costituirebbe un elemento tale da comportare il disconoscimento della detrazione spettante derivante dal dato sostanziale, ovvero l’oggettiva dimostrazione della realizzazione dei lavori rientranti nell’alveo del cosiddetto sismabonus. A onor del vero, è necessario fare chiarezza e riepilogare brevemente le disposizioni in vigore che regolano l’accesso ai benefici previsti per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.L’art. 3, c. 3 D.M. 58/2017 sancisce che l’efficacia degli interventi in parola debba essere attestata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo statico. Si tratta dei noti allegati B, B-1 e B-2. La norma afferma che il progetto degli interventi, contenente l’asseverazione, debba essere allegato alla SCIA da presentare al SUAP prima dell’inizio dei lavori. La prassi tende a considerare tempestiva la presentazione anche...

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