L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 515/2020, fornisce la propria interpretazione sulla portata dell'art. 16, c. 1-septies D.L. 63/2013.
L'art. 16, c. 1-septies, D.L. 63/2013 disciplina la detrazione spettante a fronte di interventi edilizi finalizzati alla riduzione del rischio sismico effettuati su edifici, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione degli immobili stessi e con successiva alienazione entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Agli acquirenti è concessa una detrazione d'imposta nella misura del 75% o dell'85% (a seconda della riduzione delle classi di rischio), calcolata sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, fino a un ammontare massimo di 96.000 Euro per ogni singola unità immobiliare. L'agevolazione è in vigore dal 1.01.2017 al 31.12.2021. La norma in questione prevede anche la possibilità di cedere il credito a terzi, con esclusione delle banche e altri intermediari finanziari. Questa norma si intreccia con le nuove disposizioni previste dall'art. 119, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevede la detrazione rafforzata del 110% anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
L'agevolazione in commento è stata oggetto del recente interpello (n. 515/2020) di un'impresa di costruzioni che ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se, in caso di demolizione e ricostruzione di edificio esistente, in presenza di tutti gli altri requisiti tecnici previsti dalla norma, fosse possibile riconoscere agli acquirenti il sismabonus per acquisto di case antisismiche...