L'Agenzia delle Entrate continua a sfornare indicazioni sulla complessa disciplina di settore e in rapporto alla detrazione maggiorata del 110%, escludendo i fabbricati di nuova costruzione.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 419/2020, è intervenuta sugli interventi congiunti di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, di cui all'art. 14, c. 2-quater.1 D.L. 63/2013. Nello specifico, il contribuente intendeva eseguire la ristrutturazione (con fedele ricostruzione di preesistenti edifici) di un immobile (“A/4”) con relativa pertinenza (“C/6”) e di 2 fabbricati rurali collabenti (“F/2”) a destinazione strumentale, secondo le seguenti modalità: procedere con la demolizione; prevedere la necessaria ricostruzione, con un miglioramento sismico di almeno 2 classi energetiche, con la fusione delle 2 unità immobiliari (“A/4” e “F/2”) in un'unica unità residenziale; usufruire della detrazione pari all'85% raddoppiata su un limite di spesa di 136.000 Euro; infine, procedere con un miglioramento energetico, cui applicare la detrazione del 65% all'unica unità immobiliare, ottenendo la detrazione per il sismabonus sulle unità staccate (“C/6” e “F/2”) nella misura dell'80% su una spesa massima di 96.000 Euro.
Il tutto perché, secondo l'istante, gli interventi sui rurali si dovrebbero considerare eseguiti su condominio; in alternativa, nell'impossibilità di configurare il mini condominio, applicare le detrazioni su 2 plafond diversi in relazione alle 2 unità immobiliari...