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Società 11 Ottobre 2019

Situazione patrimoniale, esenzione estesa per fusioni e scissioni

Il Consiglio Notarile di Milano precisa che l'esenzione dalla redazione della situazione patrimoniale aggiornata in caso di fusioni e scissioni è estesa anche all'incorporazione di società interamente possedute e alle altre fattispecie a essa riconducibili.

Nelle operazioni di fusione e scissione societaria, l'art. 2501-quater C.C. impone agli amministratori di redigere una situazione patrimoniale aggiornata, nel caso in cui l'ultimo bilancio di esercizio sia riferito a una data superiore ai 6 mesi dal giorno del deposito del progetto di fusione o scissione presso la sede sociale o dalla sua pubblicazione sul sito web della società. Con l'obiettivo di semplificare l'iter amministrativo richiesto nelle operazioni di riorganizzazione, il legislatore esonera espressamente il deposito della suddetta documentazione nei seguenti casi: - qualora vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione (artt. 2501-quater, c. 3 e 2506-ter, c. 1 C.C.); - in caso di incorporazione di una o più società in un'altra la quale possiede almeno il 90% delle partecipazioni, qualora venga concesso agli altri soci dell'incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dall'incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (art. 2505-bis C.C.); - in caso di scissione mediante la costituzione di una o più nuove società ed in assenza di un criterio di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale (art. 2506-ter, c. 3 C.C.). Tuttavia, la medesima semplificazione non...

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