La nuova riforma degli istituti della crisi di impresa e dell’insolvenza approvata con il D. Lgs. 83/2022 non ha apportato, allo stato attuale delle cose, modifiche all’art. 379 D. Lgs. 14/2019 e quindi al calendario delle nomine degli organi di controllo nelle S.r.l. e, in special modo, per le società definite Small Entities.
Ciò significa che contestualmente all’approvazione del bilancio relativo al 2022 le S.r.l. che avranno superato sia per il 2021 che per il 2022 uno dei limiti previsto dal novellato art. 2477, c. 2 c.c. (4 milioni di fatturato o 4 milioni di attivo o ULA di 20 dipendenti) dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo.
È opportuno, quindi, preparare adeguatamente le aziende interessate (sono abbastanza facilmente identificabili) a tale nuovo adempimento e tale lavoro di base deve partire innanzitutto dalle disposizioni dell’atto costitutivo, o statuto che dir si voglia, e poi proseguire sull’organizzazione contabile e amministrativa.
Visto l’andamento dei contagi e le buone abitudini prese nel periodo pandemico sul versante delle modalità di riunione degli organi collegiali delle società (che scadono, salvo proroghe, il prossimo 31.07) sarebbe buona cosa mettere mano alle clausole che riguardano proprio lo svolgimento delle assemblee, consigli di amministrazioni e riunioni collegiali in genere.
Su questo argomento meglio ricordare la massima 200 del Consiglio...