I prodotti succedanei dei prodotti da fumo (cd. prodotti liquidi da inalazione) sono disciplinati dall'art. 62-quater D.Lgs. 504/1995 e sono quindi assoggettati all'imposta di consumo (da qui la posizione sistematica all'interno del TUA, nelle “altre imposizioni dirette”).
Il medesimo art. 62-quater ne disciplina anche le modalità di autorizzazione (c. 2), la necessaria cauzione a garanzia dell'imposta (c. 3), la circolazione con appositi contrassegni (cc. 3-bis e 3-ter); sono invece demandate ad apposita determinazione direttoriale (si rinvia alla disciplina dettaglio di cui al D.M. 16.11.2013 e alle successive modifiche) le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione, le modalità di tenuta dei registri di carico e scarico, le precisazioni per il versamento dell'imposta di consumo, anche per il caso di vendita a distanza.
In data 28.05.2021 è stata emanata apposita direttiva per lo smaltimento e la distruzione dei prodotti liquidi da inalazione (direttiva prot. n. 168827/RU), appositamente segnalata e pubblicata sul sito istituzionale, nella quale veniva specificato che il rappresentante legale dell'esercizio autorizzato è tenuto a inviare preventiva comunicazione nella quale dovrà indicare: i quantitativi dei prodotti da avviare a distruzione, la denominazione e la tipologia dei prodotti, il rispettivo codice univoco, la ditta autorizzata allo smaltimento e la sua...