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Imposte e tasse 08 Maggio 2023

SOA esclusa per tutti gli interventi in esecuzione al 21.05.2022

L’Agenzia delle Entrate ha fornito recentemente i necessari chiarimenti sull’obbligo di ottenimento della certificazione SOA al fine di beneficiare del superbonus e delle opzioni per la cessione e/o lo sconto in fattura.

Per i contratti di appalto e subappalto in corso di esecuzione alla data del 21.05.2022 e per i contratti stipulati in data anteriore, è possibile fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute a partire dal prossimo 1.07.2023. L’ammontare di 516.000 euro deve essere considerato al netto dell’Iva e per ogni singolo contratto ma, nell’ipotesi di lavori affidati in subappalto, le condizioni richieste per la SOA devono essere rispettate sia dall’impresa appaltatrice sia da quelle subappaltatrici. Fuori dall’ambito applicativo delle condizioni SOA le spese riguardanti l’acquisto di unità immobiliari, anche antisismiche. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 20.04.2023, n. 10/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito agli obblighi introdotti con l’art. 10-bis D.L. 21/2022 sull’obbligo di ottenimento della certificazione SOA (necessaria per la partecipazione alle gare di appalto pubbliche) in capo alle imprese esecutrici, ai fini del riconoscimento degli incentivi, di cui agli artt. 119 (superbonus) e 121 (cessione e sconto in fattura) D.L. 34/2020. La circolare appena richiamata, innanzitutto, ha evidenziato che ai sensi dell'art. 10-bis D.L. 21/2022, ai fini del superbonus e dell'opzione di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, dal 1.01.2023 al 30.06.2023, i lavori di importo superiore a 516.000 euro devono essere affidati a...

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