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Revisione
04 Agosto 2021
Società a partecipazione pubblica: attività realizzabili e finalità
Compito dell'organo di revisione è verificare la presenza di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale.
L'art. 4, c. 1 D.Lgs. 175/2016 definisce il perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 2, c. 1, lett. n), stabilendo condizioni e limiti per la costituzione di società, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni da parte di enti locali.
In buona sostanza, la norma vieta agli enti locali di costituire, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Gli enti locali, ai sensi dell'art. 4, c. 2 del suddetto decreto, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società “esclusivamente” per lo svolgimento delle attività di:
produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; è espressamente fatta salva (art. 4, c. 9-bis del Tusp), nel rispetto della disciplina europea, la possibilità per gli enti locali di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale a rete, di cui all'art. 3-bis D.L. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di...