Nella fase di conversione in legge del D.L. 34/2019, più noto come “decreto Crescita”, tra le novità introdotte si riscontra quella riferibile al trattamento agevolato ai fini dell'imposta municipale unica (IMU) per le società agricole, disposta dall'art. 16-ter. La novità è stata inserita nel testo qualificandola come “interpretazione autentica” e quindi con valenza retroattiva, ai sensi dell'art. 1, c. 2 L. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti).
Pertanto, le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini di tale tributo locale, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 13, c. 2 D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, si rendono applicabili anche alle società agricole con effetti retroattivi dal 1.01.2012 ovvero dalla sua data di entrata in vigore.
La disposizione ha il merito di chiudere la vexata quaestio dell'assimilazione alle persone fisiche delle società agricole; queste ultime sono destinatarie di tutte le agevolazioni vigenti, come la finzione giuridica di non edificabilità dei terreni, nonché l'applicazione di franchigie, riduzioni ed esenzioni, previste per i terreni agricoli posseduti e direttamente condotti, in relazione al richiamo agli imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola.
In effetti, con un soggetto qualificante, anche le società agricole (di...