E' possibile che una società sia amministratrice di un'altra società? Venendo al merito della vicenda, va in primo luogo evidenziato che non si dubita più della possibilità che una persona giuridica sia nominata amministratrice di altra società (di persone o di capitali), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società (Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese tenuto dalla Cciaa di Roma, provvedimento 1.06.2020, n. 4339). Ciò posto, come correttamente osservato nella prassi notarile (Consiglio notarile di Milano, massima n. 100), ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata. Come pure riportato nelle motivazioni della predetta massima notarile, stante la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame, può ricorrersi...