È stato firmato il decreto attuativo della specifica agevolazione introdotta dall'art. 38-ter D.L. 34/2020, consistente in un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti per la costituzione di società benefit o la sua trasformazione. Le risorse finanziarie destinate alle società benefit sono pari a € 7.000.000 per l'anno 2021.
Potranno accedere al credito d'imposta in oggetto le imprese benefit di qualunque dimensione che risultano costituite e iscritte come attive al Registro delle Imprese.
Le spese che danno diritto al credito d'imposta nella misura pari al 50% delle stesse sono specificate nell'art. 7 del decreto interministeriale attuativo. Si tratta delle spese notarili e di iscrizione nel Registro delle Imprese e delle spese per l'assistenza professionale e consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Non sono invece ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'Iva è ammissibile soltanto se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Tali spese, inoltre, per dare diritto al credito d'imposta, devono essere state sostenute a decorrere dalla data del 19.07.2020 e fino al 31.12.2021.
L'accesso all'agevolazione avverrà tramite apposita istanza da presentare esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica che sarà resa...